1. Sono vietati la produzione, la lavorazione e l'impiego sul luogo di lavoro degli agenti chimici pericolosi indicati nell'allegato XIII, parte E.
2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica se un agente chimico pericoloso è presente in un preparato, o quale componente di rifiuti, purché la concentrazione individuale sia inferiore al limite indicato nell'allegato XIII, parte E.
3. In deroga al divieto di cui al comma 1, possono essere effettuate, previa autorizzazione, le seguenti attività:
a) attività a fini esclusivi di ricerca e sperimentazione scientifica, ivi comprese le analisi;
b) attività volte ad eliminare gli agenti chimici pericolosi presenti sotto forma di sottoprodotto o di rifiuti;
c) produzione degli agenti chimici pericolosi destinati ad essere usati come intermedi.
4. Ferme restando le disposizioni di cui al presente capo, nei casi di cui al comma 3, lettera c), il datore di lavoro evita l'esposizione dei lavoratori, stabilendo che la produzione e l'uso più rapido possibile
a) i motivi della richiesta di deroga;
b) i quantitativi dell'agente chimico pericoloso da utilizzare annualmente;
c) il numero dei lavoratori addetti;
d) la descrizione delle attività e delle reazioni o dei processi;
e) le precauzioni previste per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nonché le misure tecniche e organizzative adottate per prevenire l'esposizione dei lavoratori ad agenti chimici pericolosi.